La conflittualità tra singoli individui o gruppi è sempre determinata da differenti punti di vista riguardanti uno stesso  argomento e/o da interessi contrastanti.

Il conflitto accentua le “questioni di principio” creando barriere insormontabili e conducendo il dibattito in labirinti intricati da cui è difficile trovare una via d’uscita.

La mentalità corrente porta a richiedere l’intervento di un terzo che esamini la questione ed emetta un giudizio  basandosi sulle regole espresse dalla comunità attraverso le Leggi dello Stato ed il Codice Civile.

Ciascuna delle parti dovrà preparare memoriali, documenti e seguire delle regole ferree per potere esporre le proprie ragioni, attraverso l’opera di Avvocati.

Questo percorso porta inevitabilmente ad esasperare il proprio punto di vista individuando l’altra parte come parte avversaria da battere.  Il tutto comporta: alti costi di gestione, tempi lunghi prima di addivenire ad una soluzione, stress elevato ed in ogni caso è garantito che almeno una delle due parti, quando non entrambe, sarà insoddisfatta della soluzione raggiunta compromettendo in maniera spesso irreversibile la possibilità di rapporti futuri.

Il mediatore si pone, invece, non come giudice ma come “facilitatore di rapporti”, in altri termini il mediatore mira sempre ad una soluzione di tipo “win-win” in cui le parti giungono autonomamente a trovare la strada di un accordo che lasci soddisfatte le aspettative di entrambe e che costituisca la base per la continuazione di rapporti ove necessario.

Esposto in questi termini semplicistici potrebbe sembrare una soluzione utopica., ma, tanto per rendere l’idea, potremmo dire che la mediazione sta alla causa civile come la diplomazia sta alla guerra !

Il mediatore è assolutamente neutro nei confronti delle parti e dei conflitti esposti, egli si porrà in una posizione di ascolto attivo delle parti e, mediante domande, porterà le parti stesse a comprendere quale è il punto d’incontro che può risultare di soddisfazione per entrambe.

Tutto ciò che è dichiarato dalle parti al mediatore o le informazioni raccolte durante i vari incontri rimane secretato e non è ammessa alcuna verbalizzazione o registrazione degli incontri, gli eventuali appunti presi dal mediatore, per facilitare la propria memoria, dovranno essere distrutti al termine del procedimento.  Il mediatore non può riportare ciò che gli è comunicato da una parte all’altra tranne che questa non lo autorizzi espressamente e persino l’autorità giudiziaria o qualsiasi altra autorità non può e non potrà chiamare a testimoniare il mediatore in merito a dichiarazione rese o informazioni raccolte nel corso del procedimento di mediazione (art 10 D.Lgs. 28/2010 e  D.M. 180/2010 – al mediatore sono estese le disposizioni di cui all’art 200 c.p.p. e  le garanzie previste per il difensore di cui all’art. 103 c.p.p.).

La  procedura della mediazione non deve sottostare a vincoli giuridici, legislativi e procedurali essendo un procedimento del tutto irrituale, pertanto la conciliazione delle parti può giungere mediante accordi che vanno al di là degli argomenti iniziali del contendere, a titolo d’esempio il contenzioso nato dalla difettosità effettiva o presunta di un prodotto con conseguente richiesta di danni, si potrebbe risolvere mediante degli sconti concordati su future forniture permettendo così alle parti la continuazione di un rapporto che potrebbe essere di reciproco interesse, è importante notare che nel verbale di conciliazione non devono e non possono essere riportate le motivazioni e le argomentazioni che hanno permesso di giungere all’accordo, ma deve essere esposto solo il risultato della mediazione.

 Le controversie oggetto di mediazione (art 2 DL 28 del 04 Marzo 2010) sono le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.  L’art. 4 DL 28 del 04 Marzo 2010 comma 3 sancisce che l’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare l’assistito per iscritto ed in forma chiara ed esauriente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali inerenti, in caso ciò non avvenga il contratto è annullabile. Il documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito ed allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.

L’art 5 DL 28 del 04 Marzo 2010 comma 1 stabilisce le controversie per cui è obbligatorio il ricorso preventivo alla mediazione: “controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”

Al comma 2 dello stesso art. 5 viene inoltre sancito che è facoltà del Giudice,”anche in sede di giudizio d’appello, valutata la natura della causa,lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti” invitare le stesse a procedere alla mediazione.

Al termine della mediazione sarà stilato un verbale d’accordo (art.11 DL 28 del 04 Marzo 2010) che dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore quale certificatore dell’autografia della sottoscrizione delle parti, il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo, le parti ne possono richiedere copia.   Il processo verbale dovrà essere formato in ogni caso:

a)    Nel caso di un raggiunto accordo dovrà essere allegato il testo dell’accordo medesimo in cui saranno opportunamente riportati i termini temporali e monetari dell’accordo includendo eventuali penali che fossero state concordate ed il luogo e la modalità e valuta monetaria dei pagamenti.         Il verbale d’accordo, purché il contenuto non sia contrario all’ordine pubblico o a norme imperative, potrà essere omologato su istanza di parte presso il Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo oppure presso il circondario in cui l’accordo deve avere esecuzione in caso di controversie transfrontaliere, cioè l’omologa potrà essere richiesta in caso d’uso.  Il verbale così concepito costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12 DL 28 del 04 Marzo 2010)

b)    Il comma1 dell’art. 11 prevede anche la possibilità che, non avendo le parti raggiunto un accordo, il mediatore formuli una proposta d’accordo o di propria iniziativa o a seguito di richiesta espressa e concorde delle parti, in tal caso il mediatore, prima di procedere alla stesura della proposta deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all’art. 1; (tale articolo prevede che in caso di non accettazione della proposta e di successiva instaurazione di processo, la parte vincitrice può vedersi addossate le spese del processo nel caso in cui la sentenza od altro provvedimento definitorio del processo corrisponda interamente alla proposta del mediatore)

c)    Nel caso di non raggiungimento di un accordo sarà stilato verbale in tal senso e se è stata avanza una proposta essa dovrà essere indicata, nello stesso verbale il mediatore dovrà dare atto della eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Altri punti che rendono la mediazione uno strumento estremamente valido per la soluzione delle controversie civili e commerciali sono:

  • La certezza dei termini temporali entro cui si svolge il procedimento: entro 15 gg. dal deposito della domanda di mediazione l’organismo prescelto deve designare un mediatore e fissare il primo incontro tra le parti.  Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per deposito della stessa.
  • Costi limitati e certi: le spese d’avvio della pratica sono pari ad € 40,00 a carico di ciascuna parte, l’importo massimo del costo di mediazione è fissato da tabella ministeriale inserita nel D.M. 180/210 ed è proporzionale al valore della lite che deve essere indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile, qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile o vi siano notevoli divergenze tra le parti in merito alla stima, sarà l’Organismo a determinare il valore provvedendo a comunicarlo alle parti.
  • Vantaggi fiscali (art17 e 20  DL 28 del 04 Marzo 2010): esenzione dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura relativamente a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione; esenzione dall’imposta di registro per i verbali se inferiori al valore di € 51.646,00; riconoscimento di un credito d’imposta pari all’indennità pagata all’Organismo di mediazione sino ad un massimo di € 500,00 in caso di successo della mediazione, tale credito è ridotto del 50% in caso di insuccesso della mediazione.

In sintesi si tratta di una procedura snella, veloce e a basso costo che può portare a soluzioni brillanti di contenziosi con decisioni condivise e non imposte salvaguardando i rapporti futuri delle parti, pur tuttavia non creando alcun ostacolo ad eventuali tentativi di soluzione successiva per via legale od arbitrale.

Dott. Bruno Resmini                                                                            

Strategic Coach di CSR; Mediatore civile e commerciale accreditato IMECO           

Dott. Armando Pintus 

Psicologo e Formatore, Esperto e studioso delle tecniche  di negoziazione, mediazione e conciliazione .

 

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